Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie Preambolo Gli Stati aderenti alla presente Convenzione, Tenendo conto dei principi contenuti nei documenti fondamentali delle Nazioni Unite relativi ai diritti umani, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione sui diritti del bambino, Tenendo conto anche dei principi e delle norme espressi nei documenti attinenti elaborati nell’ambito dell’Organizzazione internazionale del lavoro, specialmente le Convenzioni concernenti l’emigrazione per lavoro (n. 97) e l’emigrazione in condizioni abusive e la promozione dell’uguaglianza di opportunità e trattamento dei lavoratori emigranti (n. 143), le Raccomandazioni relative all’emigrazione per lavoro (n. 86) e ai lavoratori emigranti (n. 151), e le Convenzioni relative al lavoro forzato (n. 29) e l’abolizione del lavoro forzato (n. 105), Riaffermando l’importanza dei principi contenuti nella Convenzione contro la discriminazione nell’educazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco), Richiamando la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, la Dichiarazione del IV congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei trasgressori, il Codice di condotta per gli ufficiali incaricati dell’applicazione della legge e le Convenzioni sulla schiavitù, Ricordando anche che uno degli obiettivi dell’Organizzazione internazionale del lavoro, come afferma il suo statuto, è la protezione degli interessi dei lavoratori occupati in paesi diversi dal proprio, nonché la competenza e l’esperienza della suddetta Organizzazione in questioni relative a lavoratori emigranti e a membri delle loro famiglie, Riconoscendo l’importanza del lavoro svolto in connessione con lavoratori emigranti e con membri delle loro famiglie in vari organi delle Nazioni Unite, in particolare nella Commissione sui diritti umani e nella Commissione per lo sviluppo sociale, e nell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), nell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco), nell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e in altre organizzazioni internazionali, Riconoscendo anche i progressi fatti da alcuni Stati su base regionale o bilaterale verso la protezione dei diritti dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie oltre all’importanza e utilità degli accordi bilaterali e multilaterali in questo campo, Comprendendo l’importanza e la portata del fenomeno migratorio, che coinvolge milioni di persone e riguarda un grande numero di Stati nella comunità internazionale. Consapevoli dell’impatto dei flussi di lavoratori emigranti sugli Stati e i popoli coinvolti, e desiderando stabilire delle norme che possano contribuire ad armonizzare l’atteggiamento degli Stati attraverso l’accettazione di principi fondamentali relativi al trattamento dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie, Considerando la situazione di vulnerabilità in cui frequentemente si trovano i lavoratori, emigranti e i membri delle loro famiglie a causa, tra l’altro, della loro assenza dallo stato di origine e delle difficoltà che possono incontrare per la loro presenza nello stato di arrivo, Convinti che i diritti dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie non siano stati sufficientemente riconosciuti ovunque e quindi richiedano una protezione internazionale appropriata, Tenendo conto del fatto che l’emigrazione è spesso causa di seri problemi per i membri delle famiglie dei lavoratori emigranti oltre che per i lavoratori stessi, in particolare a causa della dispersione della famiglia, Tenendo presente che i problemi umani che implica l’emigrazione sono ancora più gravi nel caso di emigrazione irregolare e convinti perciò che si dovrebbe incoraggiare un’azione appropriata al fine di impedire ed eliminare i movimenti e il traffico clandestini di lavoratori emigranti, assicurando nel contempo la protezione dei loro diritti umani fondamentali, Considerando che i lavoratori privi di documentazione o in una situazione irregolare sono frequentemente assunti in condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto agli altri lavoratori e che alcuni datori di lavoro trovano in questo un incentivo a cercare tale manodopera per cogliere i vantaggi di una concorrenza sleale, Considerando anche che il ricorso all’assunzione di lavoratori emigranti in situazione irregolare sarà scoraggiata se i diritti umani fondamentali di tutti i lavoratori emigranti saranno più ampiamente riconosciuti e, inoltre, che la concessione di alcuni diritti internazionali ai lavoratori emigranti e ai membri delle loro famiglie in una situazione regolare incoraggerà tutti gli emigranti e i datori di lavoro a rispettare e osservare le norme e procedure stabilite dagli Stati implicati, Convinti quindi della necessità di promuovere la protezione internazionale dei diritti di tutti i lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie, riaffermando e stabilendo norme fondamentali in una convenzione globale che potrebbe essere applicata universalmente, Si sono accordati sui seguenti articoli. I. Ambito di riferimento e definizioni Articolo 1 1. La presente Convenzione è applicabile, eccetto quanto diversamente previsto più avanti, a tutti i lavoratori emigranti e ai membri delle loro famiglie senza alcuna distinzione rispetto al sesso, razza, colore, lingua, religione o convinzione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, nazionalità, età, condizione economica, proprietà, stato civile, nascita o altro stato giuridico. 2. La presente Convenzione deve essere applicata durante l’intero processo migratorio dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie, che comprende la preparazione all’emigrazione, la partenza, il transito e l’intero periodo di soggiorno e di attività remunerata nello Stato di arrivo, nonché il ritorno nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale. Articolo 2 Ai fini della presente Convenzione: 1. Il termine “lavoratore emigrante” si riferisce a una persona che sarà occupata, è occupata o è stata occupata in un’attività remunerata in uno Stato del quale non è cittadino nazionale. 2. a) Il termine “lavoratore frontaliero” si riferisce a un lavoratore emigrante che mantiene la sua residenza abituale in uno Stato vicino nel quale fa normalmente ritorno ogni giorno o almeno una volta alla settimana; b) Il termine “lavoratore stagionale”si riferisce a un lavoratore emigrante il cui lavoro dipende, per sua natura, da condizioni stagionali ed è svolto solo per una parte dell’anno; c) Il termine “marittimo”, che comprende i pescatori, si riferisce a un lavoratore emigrante utilizzato a bordo di una nave registrata in uno Stato del quale non è cittadino nazionale; d) Il termine “lavoratore su una piattaforma al largo” si riferisce a un lavoratore emigrante utilizzato su una piattaforma al largo sotto la giurisdizione di uno Stato del quale non è cittadino nazionale; e) Il termine “lavoratore itinerante” si riferisce a un lavoratore emigrante che, avendo la sua residenza abituale in uno Stato, deve viaggiare in un altro Stato o in altri Stati per brevi periodi, a causa della natura della sua occupazione; f) Il termine “lavoratore legato a un progetto” si riferisce a un lavoratore emigrante ammesso nello Stato di arrivo per un periodo definito, al fine di lavorare esclusivamente a uno specifico progetto gestito in quello Stato dal suo datore di lavoro; g) Il termine “lavoratore con un’occupazione determinata” si riferisce a un lavoratore emigrante: I. Che è inviato dal suo datore di lavoro per un periodo di tempo limitato e definito in uno Stato di arrivo al fine di svolgere un incarico o una mansione specifici; oppure Il. Che è occupato per un periodo di tempo limitato e definito in un lavoro che richiede una competenza professionale, commerciale, tecnica o di altro tipo altamente specializzata; oppure III. Che, su richiesta del suo datore di lavoro nello Stato di arrivo, è occupato per un periodo di tempo limitato e definito in un lavoro la cui natura è transitoria o breve; e a cui è richiesto di lasciare lo Stato di arrivo alla scadenza del periodo di soggiorno autorizzato, o ancora prima se non svolge più quell’incarico o quella mansione specifici o non è più occupato in quel lavoro; h) Il termine “lavoratore in proprio” si riferisce a un lavoratore emigrante che trova occupazione in un’attività remunerata in condizioni che non prevedono un contratto di assunzione e che si guadagna da vivere tramite quest’attività, lavorando generalmente da solo o insieme con i membri della sua famiglia; si riferisce inoltre a qualsiasi altro lavoratore emigrante riconosciuto come lavoratore in proprio dalla legislazione in materia nello Stato di arrivo o da accordi multilaterali. Articolo 3 La presente Convenzione non deve essere applicata a: a) Persone inviate o assunte da organizzazioni e agenzie internazionali o persone inviate o assunte da uno Stato al di fuori del suo territorio per svolgere funzioni ufficiali, la cui ammissione e il cui stato giuridico sono regolati dal diritto internazionale generale o da specifici accordi o convenzioni internazionali; b) Persone inviate o assunte da uno Stato o per suo conto al di fuori del suo territorio che partecipano a programmi di sviluppo e ad altri programmi di cooperazione, la cui ammissione e stato giuridico sono regolati da accordi con lo Stato di arrivo e che, in conformità a tali accordi, non sono considerati lavoratori emigranti; c) Persone che prendono la residenza in uno Stato diverso dal loro Stato di origine come investitori; d) Rifugiati e apolidi, a meno che tale applicazione sia prevista nella legislazione nazionale attinente, o nei documenti internazionali in vigore, dello Stato membro in questione; e) Studenti e partecipanti a corsi di perfezionamento; f) Marittimi e lavoratori su piattaforme al largo a cui non è stato concesso di prendere la residenza e svolgere un’attività remunerata nello Stato di arrivo Articolo 4 Ai fini della presente Convenzione il termine “membro della famiglia” si riferisce a persone sposate con lavoratori emigranti o che hanno con essi una relazione che, secondo la legge in materia, produce effetti equivalenti al matrimonio; si riferisce inoltre ai loro figli a carico e ad altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia dalla legislazione in materia o da accordi bilaterali o multilaterali in materia tra gli Stati in questione. Articolo 5 Ai fini della presente Convenzione, i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie: a) Sono considerati in possesso di documentazione o in una situazione regolare se sono autorizzati a entrare, soggiornare e intraprendere un’attività remunerata nello Stato di arrivo, secondo la legge di quello Stato e gli accordi internazionali a cui partecipa quello Stato; b) Sono considerati privi di documentazione o in una situazione irregolare se non soddisfano le condizioni previste nel sottoparagrafo a) di questo articolo Articolo 6 Ai fini della presente Convenzione: a) Il termine “Stato di origine” significa lo Stato del quale la persona in questione ha la nazionalità; b) Il termine “Stato di arrivo” significa uno Stato in cui un lavoratore emigrante sta per essere occupato, è occupato o è stato occupato in un’attività remunerata, a seconda dei casi; d) Il termine “Stato di transito” significa qualunque Stato attraverso il quale la persona in questione passa nel corso del suo viaggio verso lo Stato di arrivo o dallo Stato di arrivo allo Stato di origine o Stato di residenza abituale. II. Non-discriminazione rispetto ai diritti Articolo 7 Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano, in accordo con i documenti internazionali relativi ai diritti umani, a rispettare e ad assicurare a tutti i lavoratori emigranti e ai membri delle loro famiglie nell’ambito del loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione i diritti previsti nella presente Convenzione senza alcuna distinzione rispetto al sesso, razza, colore, lingua, religione o convinzione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, nazionalità, età, condizione economica, proprietà, stato civile, nascita o altro stato giuridico. III. Diritti umani di tutti i lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie Articolo 8 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono essere liberi di lasciare qualunque Stato, compreso il loro Stato di origine. Questo diritto non deve essere soggetto ad alcuna restrizione eccetto quelle previste dalla legge, quelle necessarie a salvaguardare la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico (ordre public), la salute o la morale pubbliche o i diritti e le libertà di altri e che sono compatibili con gli altri diritti riconosciuti in questa parte della Convenzione. 2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto in qualsiasi momento di entrare e rimanere nel loro Stato di origine. Articolo 9 Il diritto alla vita dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie deve essere protetto dalla legge. Articolo 10 Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia deve essere sottoposto a tortura o a un trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti. Articolo 11 1. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia deve essere tenuto in schiavitù o in asservimento. 2. A nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia deve essere chiesto di eseguire lavoro forzato o coatto. 3. Il paragrafo 2 di questo articolo non deve essere considerato una preclusione, negli studi in cui può essere imposta la detenzione con lavoro forzato come pena per un crimine, all’esecuzione di lavoro forzato in conformità a una sentenza che impone tale pena emessa da un tribunale competente. 4. Ai fini di questo articolo, il termine “lavoro forzato o coatto” non deve comprendere: a) Alcun lavoro o servizio non menzionato nel paragrafo 3 di questo articolo, ufficialmente richiesto a una persona in stato detentivo come conseguenza di una sentenza legale emessa da un tribunale, o a una persona in libertà condizionale da tale detenzione; b) Alcun servizio richiesto in casi di emergenza o di calamità che minaccino la salute o il benessere della comunità; c) Alcun lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civili, nella misura in cui sono imposti anche ai cittadini dello Stato in questione. Articolo 12 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Questo diritto deve comprendere la libertà di avere o di adottare una religione o fede di loro scelta e la libertà, individualmente o in comunità con altri e in pubblico o in privato, di manifestare la loro religione o fede nel culto, nell’osservanza, nella pratica e nell’insegnamento. 2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie non devono essere soggetti a restrizioni che possano pregiudicare la loro libertà di avere o adottare una religione o fede di loro scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o fede può essere soggetta solo alle restrizioni prescritte dalla legge e che sono necessarie per salvaguardare la sicurezza pubblica, l’ordine, la salute o la morale o i diritti e le libertà fondamentali di altri. 4. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano a rispettare la libertà dei genitori, nel caso che almeno uno dei due sia un lavoratore emigrante, e, se applicabile, a fornire tutori legali che assicurino l’educazione religiosa e morale dei loro figli in conformità con le loro convinzioni personali. Articolo 13 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alle loro opinioni senza interferenze. 2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alla libertà di espressione; questo diritto deve comprendere la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo per le frontiere, oralmente, per iscritto o a mezzo stampa, in forma di arte o tramite ogni altro mezzo di comunicazione di loro scelta. 3. L’esercizio dei diritti previsti nel paragrafo 2 di questo articolo comporta speciali doveri e responsabilità. Può essere pertanto soggetto ad alcune restrizioni, ma queste devono essere solo quelle previste dalla legge e che sono necessarie: a) Per il rispetto dei diritti o della reputazione di altri; b) Per proteggere la sicurezza nazionale degli Stati interessati o l’ordine pubblico (ordre public) o la salute o la morale pubbliche; c) Allo scopo di impedire qualsiasi propaganda di guerra; d) Allo scopo di impedire qualsiasi promozione di odio nazionale, razziale o religioso che costituisca un’istigazione alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza. Articolo 14 Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia deve essere soggetto a interferenze arbitrarie o illegali riguardo alla sua vita privata, famiglia, casa, corrispondenza o altre forme di comunicazione, o ad attacchi illegali al suo onore e alla sua reputazione. Ogni lavoratore emigrante e ogni membro della sua famiglia deve avere il diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi. Articolo 15 Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia deve essere arbitrariamente privato della proprietà, posseduta individualmente o in associazione con altri. Dove, per effetto della legislazione in vigore nello Stato di arrivo, i beni di un lavoratore emigrante o di un membro della sua famiglia sono espropriati in tutto o in parte, la persona interessata deve avere il diritto a un equo ed adeguato risarcimento. Articolo 16 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona. 2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono godere del diritto a un’efficace protezione da parte dello Stato contro atti di violenza, offesa fisica, minacce e intimidazioni, da parte di pubblici ufficiali o di individui, gruppi o istituzioni privati. 3. Qualsiasi lavoratore emigrante o membro della sua famiglia che sia detenuto in uno Stato di transito o in uno Stato di arrivo per violazione delle norme relative all’emigrazione deve essere tenuto, per quanto è possibile, separato da persone condannate o da persone detenute in attesa di giudizio. 4. Durante qualsiasi periodo di reclusione in esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale, lo scopo essenziale del trattamento di un lavoratore emigrante o di un membro della sua famiglia deve essere il suo emendamento e la sua riabilitazione sociale. I trasgressori minorenni devono essere separati dagli adulti e si deve loro accordare un trattamento appropriato alla loro età e al loro stato legale. 5. Durante la detenzione o la reclusione, i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono godere gli stessi diritti dei cittadini nazionali alle visite da parte dei loro familiari. 6. Qualora un lavoratore emigrante sia privato della sua libertà, le autorità competenti dello Stato interessato devono porre attenzione ai problemi che possono sorgere per i membri della sua famiglia, in particolare per il coniuge e per i figli minorenni. 7. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie che sono soggetti a qualsiasi forma di detenzione o reclusione secondo la legge in vigore nello Stato di arrivo o nello Stato di transito devono godere gli stessi diritti dei cittadini nazionali di tali Stati che si trovano nella stessa situazione. 8. Se un lavoratore emigrante o un membro della sua famiglia è detenuto allo scopo di verificare una qualsiasi infrazione delle norme relative all’immigrazione, questi non deve sopportare alcun costo che ne derivi. Articolo 17 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie che sono privati della loro libertà devono essere trattati con umanità e con rispetto per la dignità della persona umana e per la loro identità culturale. 2. I lavoratori emigranti accusati e i membri delle loro famiglie devono, salvo circostanze eccezionali, essere separati dalle persone detenute e devono avere un trattamento appropriato al loro stato. I giovani accusati devono essere separati dagli adulti e portati il più presto possibile in giudizio. 3. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia detenuto in uno Stato di transito o in uno Stato per violazione di provvedimenti relativi all’immigrazione, deve essere tenuto, il più a lungo possibile, separato dalle persone condannate o da persone detenute con prove pendenti. 4. Durante un periodo di detenzione in attesa della sentenza della corte, l’obiettivo fondamentale del trattamento di un lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere il suo o la sua riabilitazione sociale. I giovani che hanno trasgredito la legge devono essere separati dagli adulti e deve essere previsto un trattamento adatto alla loro età e al loro stato. 5. Durante il periodo di detenzione, i lavoratori emigranti e i membri della loro famiglia devono godere degli stessi diritti dei cittadini dello Stato per le visite dei membri delle loro famiglie. 6. Ogni volta che un lavoratore migrante è privato della sua libertà, le autorità competenti dello Stato devono fare attenzione ai problemi che possono essere posti dai membri della sua famiglia, in particolare per le mogli e i minori. 7. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie che sono soggetti a qualche forma di reclusione o detenzione in accordo con la legge vigente del paese ospitante o in transito, devono godere degli stessi diritti dei cittadini di questi Stati, che si trovano nella stessa situazione. 8. Se un cittadino emigrante o un membro della sua famiglia è detenuto con lo scopo di verificare qualche infrazione dei provvedimenti relativi all’immigrazione, non deve sopportare i costi che possano sorgere. Articolo 18 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto all’uguaglianza rispetto ai cittadini nazionali dello Stato interessato davanti alle corti di giustizia e ai tribunali. Nel determinare qualsiasi accusa di crimine contro di loro o rispetto ai loro diritti e doveri nel corso di un’azione legale, si deve concedere loro il diritto a un’equa udienza pubblica da parte di un tribunale competente, indipendente e imparziale costituito a norma di legge. 2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie che sono accusati di reato devono avere il diritto a essere presunti innocenti finche la loro colpevolezza non sia provata secondo la legge. 3. Nel determinare qualsiasi accusa di reato contro di loro, i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alle seguenti garanzie minime: a) Essere informati con sollecitudine e in dettaglio in una lingua che comprendano della natura e della causa dell’accusa mossa contro di loro; b) Avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della propria difesa e poter comunicare con un consulente legale di loro scelta; c) Essere processati senza ritardo immotivato; d) Essere processati alla loro stessa presenza e difendersi personalmente o mediante l’assistenza legale di loro scelta; essere informati, se non hanno assistenza legale, di questo diritto; ed usufruire dell’assistenza legale d’ufficio ogni volta che gli interessi della giustizia lo richiedano e senza pagamento da parte loro qualora non abbiano i mezzi sufficienti per pagarla; e) Esaminare o aver esaminato le testimonianze contro di loro e ottenere la presenza e l’esame dei testimoni a loro favore nelle stesse condizioni delle testimonianze contro di loro; f) Avere l’assistenza gratuita di un interprete se non riescono a capire o a parlare la lingua usata in tribunale; g) Non essere costretti a deporre contro se stessi o a dichiararsi colpevoli. 4. Nel caso di minorenni, la procedura deve essere tale da tenere conto della loro età e della loro riabilitazione. 5. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie giudicati colpevoli di un reato devono avere il diritto che la loro condanna e sentenza siano riesaminate da un tribunale di grado superiore secondo la legge. 6. Qualora un lavoratore emigrante o un membro della sua famiglia sia stato giudicato, con decisione definitiva, colpevole di un reato e successivamente la sua condanna sia stata riformata oppure il colpevole sia stato graziato in base al fatto che un elemento nuovo o scoperto di recente dimostri definitivamente che è stato compiuto un errore giudiziario, la persona che ha subito la pena come risultato di tale condanna deve essere indennizzata secondo la legge, a meno che non sia provato che la mancata scoperta del fatto sconosciuto in tempo utile sia interamente o parzialmente attribuibile a quella persona. 7. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia può essere processato o condannato nuovamente per un reato per il quale egli o ella sia già stato definitivamente condannato o assolto secondo la legge e la procedura penale dello Stato interessato. Articolo 19 1. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia deve essere ritenuto colpevole di reato in base a qualsiasi atto o omissione che non costituiva reato per la legge nazionale o internazionale al tempo in cui il reato è stato commesso, né deve essere imposta una pena superiore rispetto a quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente al compimento del reato, la legge prevede l’imposizione di una pena inferiore, egli o ella deve beneficiarne. 2. Si dovrebbe tenere conto di considerazioni umanitarie relative alla condizione di un lavoratore emigrante, in particolare rispetto al suo diritto di residenza o lavoro, nell’emanare una sentenza per un reato commesso da un lavoratore emigrante o da un membro della sua famiglia. Articolo 20 1. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia deve essere recluso semplicemente per aver omesso di far fronte a un impegno contrattuale. 2. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia deve essere privato della sua autorizzazione di residenza o permesso di lavoro o espulso semplicemente per aver omesso di far fronte a un impegno che deriva da un contratto di lavoro, a meno che l’adempimento di questo obbligo non costituisca una condizione per tale autorizzazione o permesso. Articolo 21 Deve essere ritenuto illegale per chiunque, eccetto che per un pubblico ufficiale debitamente autorizzato dalla legge, confiscare, distruggere o tentare di distruggere documenti di identità, documenti che autorizzano l’entrata o il soggiorno, la residenza o l’insediamento nel territorio nazionale o permessi di lavoro. Nessuna confisca autorizzata di tali documenti deve avvenire senza la consegna di una ricevuta dettagliata. In nessun caso deve essere permessa la distruzione del passaporto o di un documento equivalente di un lavoratore emigrante o di un membro della sua famiglia. Articolo 22 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie non devono essere soggetti a misure di espulsione collettiva. Ciascun caso di espulsione deve essere esaminato e deciso individualmente. 2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie possono essere espulsi dal territorio di uno Stato aderente alla Convenzione solo in seguito a una decisione presa dall’autorità competente secondo la legge. 3. La decisione deve essere comunicata loro in una lingua che comprendono. Su loro richiesta, ove il mandato non disponga diversamente, la decisione deve essere comunicata loro per iscritto e, salvo in circostanze eccezionali per la sicurezza nazionale, le ragioni della decisione devono essere altresì dichiarate. Le persone interessate devono essere informate dei loro diritti prima o al più tardi al momento in cui la decisione è comunicata. 4. Tranne se una decisione definitiva è pronunciata da un’autorità giudiziaria, la persona interessata deve avere il diritto di sottoporre le ragioni contro la sua espulsione e il diritto di fare rivedere il suo caso dall’autorità competente, a meno che delle ragioni di forza maggiore relative alla sicurezza nazionale non impongano diversamente. In attesa di tale revisione, la persona interessata deve avere il diritto di chiedere la sospensione della decisione di espulsione. 5. Se una decisione di espulsione che è già stata eseguita è successivamente annullata, la persona interessata deve avere il diritto di chiedere un risarcimento secondo la legge e la precedente decisione non deve essere usata per impedirgli o impedirle di rientrare nello Stato interessato. 6. In caso di espulsione, la persona interessata deve avere la ragionevole possibilità, prima o dopo la partenza, di regolare ogni richiesta di salario o altri compensi dovutigli o dovutele e qualsiasi impegno pendente. 7. Senza pregiudicare l’esecuzione di una decisione di espulsione, un lavoratore emigrante o un membro della sua famiglia che sia soggetto a tale decisione può chiedere di entrare in uno Stato diverso dal suo Stato di origine. 8. Nel caso di espulsione di un lavoratore emigrante o di un membro della sua famiglia, la persona interessata non deve sostenere i costi di espulsione. Può esserle chiesto di pagare i costi del suo viaggio. 9. L’espulsione dallo Stato di arrivo non deve di per se pregiudicare alcun diritto di un lavoratore emigrante o di un membro della sua famiglia acquisito secondo la legge di quello Stato, compreso il diritto a ricevere salari e gli altri compensi dovutigli. Articolo 23 I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto a fare ricorso alla protezione e all’assistenza delle autorità consolari o diplomatiche del loro Stato di origine o di uno Stato che rappresenti gli interessi di tale Stato, ogniqualvolta i diritti riconosciuti nella presente Convenzione sono lesi. In particolare, in caso di espulsione, la persona interessata deve essere informata di questo diritto senza indugio e le autorità dello Stato che decide l’espulsione devono favorire l’esercizio di tale diritto. Articolo 24 Ogni lavoratore emigrante e ogni membro della sua famiglia deve avere ovunque il diritto di essere riconosciuto come persona di fronte alla legge. Articolo 25 1. I lavoratori emigranti devono godere di un trattamento non meno favorevole rispetto a quello applicato per i cittadini nazionali dello Stato di arrivo quanto alla remunerazione e a: a) Altre condizioni di lavoro, vale a dire straordinari, orario di lavoro, riposo settimanale, ferie pagate, sicurezza, salute, conclusione del rapporto di lavoro e altre condizioni di lavoro che, secondo la legge nazionale e la pratica, sono previste dalle clausole di assunzione; b) Altre clausole di assunzione, vale a dire l’età minima di assunzione, restrizioni sul lavoro a domicilio e qualsiasi altra questione che, secondo la legge nazionale e la pratica, è considerata tra le clausole di assunzione. 2. Non deve essere considerato legale derogare nei contratti privati di assunzione dal principio di uguaglianza di trattamento a cui si riferisce il paragrafo 1 di questo articolo. 3. Gli Stati Parti alla Convenzione devono prendere tutte le opportune misure per garantire che i lavoratori emigranti non siano privati di nessun diritto che deriva da questo principio a causa di qualsiasi irregolarità nel loro soggiorno o nella loro assunzione. In particolare, i datori di lavoro non devono essere dispensati da alcun obbligo legale o contrattuale, e neppure i loro obblighi devono essere limitati in alcun modo a causa di tali irregolarità. Articolo 26 1. Gli Stati membri della Convenzione riconoscono il diritto dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie a: a) Prendere parte a incontri e attività sindacali e di qualsiasi altra associazione costituita secondo la legge, nella prospettiva di salvaguardare i loro interessi economici, sociali, culturali e di altra natura, soggetti soltanto alle regole dell’organizzazione in questione; b) Entrare liberamente a far parte di qualsiasi sindacato e di qualsiasi associazione di cui sopra, soggetti soltanto alle regole dell’organizzazione in questione; c) Chiedere l’aiuto e l’assistenza di qualsiasi sindacato e di qualsiasi associazione di cui sopra. 2. Nessuna restrizione può essere imposta all’esercizio di questi diritti a parte quelle prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico (ordre public) o della protezione dei diritti e delle libertà di altri. Articolo 27 1. Rispetto alla sicurezza sociale, i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono godere nello Stato di arrivo dello stesso trattamento concesso ai cittadini nazionali, nella misura in cui soddisfano i requisiti previsti dalla legislazione in materia di quello Stato e dai trattati bilaterali e multilaterali in materia. Le competenti autorità dello Stato di origine e dello Stato di arrivo possono concludere in qualsiasi momento i necessari accordi per determinare le modalità di applicazione di questa norma. 2. Dove la legislazione in materia non concede ai lavoratori emigranti e ai membri delle loro famiglie un beneficio, gli Stati interessati devono esaminare la possibilità di rimborsare le persone coinvolte dell’ammontare dei contributi da loro versati rispetto a tale beneficio, sulla base del trattamento concesso ai cittadini nazionali che si trovano in simili circostanze. Articolo 28 I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto a ricevere qualsiasi cura medica che sia urgentemente necessaria per preservare la loro vita o per evitare un danno irreparabile alla loro salute, sulla base del principio di uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato interessato. Tali cure mediche d’urgenza non devono essere loro rifiutate a causa di una qualche irregolarità che riguardi la permanenza o l’assunzione. Articolo 29 Ciascun figlio di un lavoratore emigrante deve avere il diritto a un nome, alla registrazione della nascita e a una nazionalità. Articolo 30 Ciascun figlio di un lavoratore emigrante deve avere il diritto fondamentale all’accesso all’educazione sulla base del principio di uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato interessato. L’accesso alle istituzioni educative pubbliche prescolastiche o alle scuole non deve essere rifiutato o limitato a causa di situazioni irregolari rispetto alla permanenza o all’assunzione dei genitori o a causa dell’irregolarità della permanenza del bambino nello Stato di arrivo. Articolo 31 1. Gli Stati Parti alla Convenzione devono assicurare il rispetto dell’identità culturale dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie e non devono impedire loro di mantenere i loro legami culturali con lo Stato di origine. 2. Gli Stati Parti alla Convenzione possono prendere le opportune misure per assistere e incoraggiare gli sforzi volti a questo scopo. Articolo 32 Al termine del loro soggiorno nello Stato di arrivo, i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto a trasferire i loro guadagni e i loro beni e, in accordo con la legislazione in materia negli Stati interessati, i loro effetti personali e le loro cose. Articolo 33 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto di essere informati dallo Stato di origine, dallo Stato di arrivo o dallo Stato di transito, a seconda del caso, riguardo a: a) I loro diritti che derivano dalla presente Convenzione; b) Le condizioni di ammissione, i loro diritti e doveri in relazione alla legge e alla pratica dello Stato interessato e altre questioni tali da consentire loro di espletare formalità amministrative o di altro tipo in tale Stato. 2. Gli Stati Parti alla Convenzione devono prendere tutte le misure che ritengono opportune per diffondere le suddette informazioni o per assicurare che siano fornite dai datori di lavoro, dai sindacati o da altri organi o istituzioni appropriati. Come tali, questi devono collaborare con gli altri Stati interessati. 3. Informazioni adeguate devono essere fornite, su richiesta, ai lavoratori emigranti e ai membri delle loro famiglie, senza alcuna spesa e, per quanto è possibile, in una lingua che siano in grado di comprendere. Articolo 34 Nessun punto in questa parte della presente convenzione deve avere l’effetto di esonerare i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie dall’obbligo di osservare le leggi e i regolamenti di qualsiasi Stato di transito e di arrivo o dall’obbligo di rispettare l’identità culturale degli abitanti di tali Stati. Articolo 35 Nessun punto in questa parte della presente Convenzione deve essere interpretato nel senso di comportare la regolarizzazione della situazione dei lavoratori emigranti o dei membri delle loro famiglie che non sono in possesso di documentazione o che sono in una situazione irregolare e neppure comporta un qualsivoglia diritto a tale regolarizzazione della loro situazione, né deve pregiudicare le misure intese ad assicurare condizioni di efficacia e di equità per l’emigrazione internazionale, come previste nella parte VI. IV. Altri diritti dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie in possesso di documentazione o in situazione regolare Articolo 36 I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie che sono in possesso di documentazione o in una situazione regolare nello Stato di arrivo devono godere i diritti stabiliti in questa parte della presente Convenzione in aggiunta a quelli stabiliti nella parte III. Articolo 37 Prima della loro partenza, o al più tardi al momento della ammissione nello Stato di arrivo, i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto di essere pienamente informati dallo Stato di origine o dallo Stato di arrivo, come risulta più opportuno, di tutte le condizioni applicabili alla loro ammissione e in particolare di quelle relative al loro soggiorno e alle attività remunerate in cui possono trovare occupazione, nonché degli adempimenti che devono soddisfare nello Stato di arrivo e dell’autorità a cui devono rivolgersi per qualsiasi modifica di tali condizioni. Articolo 38 1. Gli Stati di arrivo devono compiere ogni sforzo per autorizzare i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie a essere temporaneamente assenti senza effetti sul loro permesso di soggiorno o di lavoro, a seconda dei casi. Nel fare questo, gli Stati di arrivo devono tenere conto dei particolari bisogni e dei doveri dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie, in particolare nei loro Stati di origine. 2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto di essere pienamente informati delle condizioni in base alle quali sono autorizzate tali assenze temporanee. Articolo 39 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alla libertà di movimento nel territorio dello Stato di arrivo e alla libertà di stabilirvi la loro residenza. 2. I diritti elencati nel paragrafo 1 di questo articolo non devono essere soggetti ad alcuna restrizione eccetto quelle che sono previste dalla legge, che sono necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico (ordre public), la salute o la morale pubbliche, o ancora i diritti e le libertà di altri e che sono compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Articolo 40 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto di fare parte di associazioni e sindacati nello Stato di arrivo per la promozione e la salvaguardia dei loro interessi economici, sociali, culturali e di altro tipo. 2. Nessuna restrizione può essere posta sull’esercizio di questo diritto eccetto quelle prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico (ordre public) o della protezione dei diritti e delle libertà di altri. Articolo 41 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto di partecipare agli affari pubblici del loro Stato di origine, di votare e di essere eletti nelle elezioni di quello Stato, secondo la sua legislazione. 2. Gli Stati interessati devono, opportunamente e secondo la loro legislazione, agevolare l’esercizio di questi diritti. Articolo 42 1. Gli Stati Parti alla Convenzione devono prendere in considerazione la creazione di procedure o di istituzioni tramite le quali poter tener conto, sia negli Stati di origine sia in quelli di arrivo, degli speciali bisogni, aspirazioni e obblighi dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie e devono prospettare, nei modi più appropriati, la possibilità per i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie di avere i loro rappresentanti, liberamente eletti, in tali istituzioni. 2. Gli Stati di arrivo devono agevolare, secondo la loro legislazione nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie alle decisioni che riguardano la vita e l’amministrazione delle comunità locali. 3. I lavoratori emigranti possono godere i diritti politici nello Stato di arrivo se quello Stato, nell’esercizio della sua sovranità, garantisce loro tali diritti. Articolo 43 1. I lavoratori emigranti devono godere uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato di arrivo in relazione a: a) L’accesso a istituti e servizi educativi, salvo i requisiti di ammissione e gli altri regolamenti propri degli istituti o servizi in questione; b) L’accesso a servizi di indirizzo al lavoro e di collocamento; c) L’accesso a servizi e istituzioni di formazione e riconversione professionale; d) L’accesso a servizi per la casa, compresi i progetti di assegnazione di alloggi pubblici, e di tutela contro lo sfruttamento nei contratti di affitto; e) L’accesso a servizi sociali e sanitari, purché soddisfino i requisiti di partecipazione ai rispettivi progetti; f) L’accesso a cooperative e a imprese auto-gestite senza implicare un cambiamento del loro status giuridico di immigrati e salvo le norme e regolamenti degli organi preposti; g) L’accesso e la partecipazione alla vita culturale. 2. Gli Stati Parti alla Convenzione devono promuovere le condizioni che assicurino un’effettiva uguaglianza di trattamento, che consenta ai lavoratori emigranti di godete i diritti elencati nel paragrafo 1 di questo articolo, qualora le condizioni del loro soggiorno, autorizzato dallo Stato di arrivo, soddisfino i requisiti appropriati. 3. Gli Stati di arrivo non devono impedire a un datore di lavoro di istituire servizi per la casa o sociali o culturali per i lavoratori emigranti. In conformità all’articolo 70 della presente Convenzione, uno Stato di arrivo può subordinare la creazione di tali servizi ai requisiti generalmente applicati in quello Stato rispetto alla loro istituzione. Articolo 44 1. Gli Stati Parti alla Convenzione, riconoscendo che la famiglia è l’unità di base naturale e fondamentale della società e che ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, devono prendere adeguate misure per garantire la salvaguardia dell’unità delle famiglie dei lavoratori emigranti. 2. Gli Stati Parti alla Convenzione devono prendere le misure che ritengono opportune e che rientrano tra le loro competenze per favorire la riunificazione dei lavoratori emigranti con i loro coniugi o con le persone che hanno con i lavoratori emigranti un rapporto che, secondo la legge relativa, produce effetti equivalenti al matrimonio, nonché con i figli minorenni non sposati a loro carico. 3. Gli Stati di arrivo, per motivi umanitari, devono considerare con favore l’ipotesi di concedere pari trattamento come espresso nel paragrafo 2 di questo articolo, ad altri membri della famiglia dei lavoratori emigranti. Articolo 45 1. I membri della famiglia dei lavoratori emigranti devono, nello Stato di arrivo, godere uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali di quello Stato in relazione a: a) L’accesso a istituti e servizi educativi, salvo i requisiti di ammissione e gli altri regolamenti propri degli istituti e servizi in questione; b) L’accesso a istituti e servizi di indirizzo al lavoro e di formazione, purché soddisfino i requisiti di partecipazione; c) L’accesso ai servizi sociali e sanitari, purché soddisfino i requisiti di partecipazione ai rispettivi progetti; d) L’accesso e la partecipazione alla vita culturale. 2. Gli Stati di arrivo devono perseguire una politica, dove è opportuno in collaborazione con gli Stati di origine, finalizzata a favorire l’integrazione dei figli dei lavoratori emigranti nel locale sistema scolastico, particolarmente rispetto all’insegnamento della lingua locale. 3. Gli Stati di arrivo devono ‘sforzarsi di provvedere ai figli dei lavoratori emigranti l’insegnamento della loro lingua e cultura madre e, a questo proposito, gli Stati di origine devono collaborare qualora sia opportuno. 4. Gli Stati di arrivo possono istituire speciali progetti educativi nella lingua madre dei figli dei lavoratori emigranti, se necessario in collaborazione con gli Stati di origine. Articolo 46 I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono, salvo la legislazione in materia degli Stati interessati, gli accordi internazionali in materia e gli impegni degli Stati in questione, che scaturiscono dalla loro partecipazione a unioni doganali, godere l’esenzione da dazi e tasse d’importazione e d’esportazione rispetto ai loro effetti personali e oggetti domestici nonché all’attrezzatura necessaria per svolgere l’attività remunerata per cui sono stati ammessi nello Stato di arrivo: a) Alla partenza dallo Stato di origine o Stato di residenza abituale; b) Al momento dell’ammissione iniziale nello Stato di arrivo; c) Alla partenza definitiva dallo Stato di arrivo; d) Al ritorno definitivo nello Stato di origine o Stato di residenza abituale. Articolo 47 1. I lavoratori emigranti devono avere il diritto di trasferire i loro guadagni e risparmi, in particolare quei fondi necessari per il sostentamento delle loro famiglie, dallo Stato di arrivo al loro Stato di origine o qualsiasi altro Stato. Tali trasferimenti devono essere compiuti in conformità con le procedure stabilite dalla legislazione in materia nello Stato interessato e secondo gli accordi internazionali in materia. 2. Gli Stati interessati devono prendere appropriate misure per favorire tali trasferimenti. Articolo 48 1. Senza pregiudicare gli accordi in materia sulla doppia tassazione, i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono, riguardo ai guadagni percepiti nello Stato di arrivo: a) Non essere soggetti a tasse, dazi o spese di qualsiasi tipo maggiori o più onerosi rispetto a quelli imposti ai cittadini nazionali in analoghe circostanze; b) Godere del diritto alle deduzioni o esenzioni dalle tasse di qualsiasi tipo e agli abbuoni applicabili ai cittadini nazionali in analoghe circostanze, compresi gli abbuoni per i membri delle loro famiglie a carico. c) Gli Stati Parti alla Convenzione devono sforzarsi di adottare adeguate misure onde evitare la doppia tassazione sui guadagni e risparmi dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie. Articolo 49 1. Dove la legislazione nazionale richieda autorizzazioni separate per risiedere e per svolgere un’attività remunerata, gli Stati di arrivo devono concedere ai lavoratori emigranti un permesso di soggiorno per almeno lo stesso periodo di tempo del permesso di un’attività remunerata. 2. I lavoratori emigranti che nello Stato di arrivo hanno la possibilità di scegliere liberamente la loro attività remunerata, né devono essere considerati in situazione irregolare, né devono perdere il loro permesso di soggiorno per il semplice fatto di avere concluso la loro attività remunerata prima della scadenza del loro permesso di lavoro o di autorizzazioni analoghe. 3. Al fine di concedere ai lavoratori emigranti indicati al paragrafo 2 di questo articolo un periodo di tempo sufficiente per trovare un’attività remunerata alternativa, il permesso di soggiorno non deve essere ritirato almeno per un periodo che corrisponda a quello in cui possono godere del diritto a un’indennità di disoccupazione. Articolo 50 1. Nel caso di decesso di un lavoratore emigrante o di scioglimento di matrimonio, lo Stato di arrivo deve prendere favorevolmente in considerazione l’ipotesi di concedere ai membri della famiglia di quel lavoratore emigrante che risiedono in quello Stato, in base al principio della riunione famigliare, un permesso di soggiorno; lo Stato di arrivo deve tener conto del periodo di tempo che essi hanno già trascorso in quello Stato. 2. Ai membri della famiglia a cui non è concessa tale autorizzazione si deve lasciare, prima della partenza, un ragionevole periodo di tempo per consentire loro di sistemare i loro affari nello Stato di arrivo. 3. Quanto previsto nei paragrafi 1 e 2 di questo articolo non può essere interpretato come contrario all’applicazione di ogni possibile diritto di soggiorno e di lavoro diversamente concesso a tali membri familiari dalla legislazione dello Stato di arrivo o da trattati bilaterali e multilaterali applicabili in quello Stato. Articolo 51 I lavoratori emigranti che nello Stato di arrivo non hanno la possibilità di scegliere liberamente la loro attività remunerata, non devono né essere considerati in una situazione irregolare né devono perdere il loro permesso di soggiorno per il semplice fatto di aver concluso la loro attività remunerata prima della scadenza del loro permesso di lavoro, tranne quando il permesso di soggiorno dipende espressamente dall’attività remunerata specifica per la quale sono stati ammessi. Tali lavoratori emigranti devono avere il diritto di cercare un’occupazione alternativa, di partecipare a progetti di lavori pubblici e di riconversione professionale durante il restante periodo del loro permesso di lavoro, salvo le condizioni e le limitazioni specificate nel permesso di lavoro. Articolo 52 1. I lavoratori emigranti nello. Stato di arrivo devono avere il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata, salvo le restrizioni o condizioni seguenti. 2. Per ogni lavoratore emigrante lo Stato di arrivo può: a) Limitare l’accesso a determinate categorie di impiego, funzioni, servizi o attività in cui sia necessario negli interessi di questo Stato e quando previsto dalla legislazione nazionale; b) Limitare la libera scelta dell’attività remunerata secondo la sua legislazione riguardo al riconoscimento di qualifiche professionali conseguite al di fuori del suo territorio. Tuttavia, gli Stati Parti alla Convenzione devono cercare di provvedere al riconoscimento di tali qualifiche. 3. Per i lavoratori emigranti il cui permesso di lavoro è limitato nel tempo, lo Stato di arrivo può anche: a) Stabilire che il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata sia soggetto alla condizione che il lavoratore emigrante abbia risieduto legalmente nel suo territorio al fine di svolgere un’attività remunerata per un periodo di tempo prescritto nella sua legislazione nazionale, che non dovrebbe eccedere i due anni; b) Limitare l’accesso dei lavoratori emigranti a attività remunerate in conformità a una politica che dia priorità ai cittadini nazionali o a persone assimilabili a questo fine in virtù della legislazione o di accordi bilaterali o multilaterali. Ognuna di tali limitazioni deve cessare di essere applicabile per lavoratori emigranti che abbiano risieduto legalmente nel suo territorio al fine di svolgere un’attività remunerata per un periodo di tempo prescritto nella sua legislazione nazionale, che non dovrebbe eccedere i cinque anni. 4. Gli Stati di arrivo devono prescrivere le condizioni per cui un lavoratore emigrante che sia stato ammesso per essere assunto possa essere autorizzato a intraprendere una attività in proprio e viceversa. Si deve tenere conto al riguardo del periodo durante il quale il lavoratore è già stato legalmente nello Stato di arrivo. Articolo 53 1. Ai membri della famiglia di un lavoratore emigrante che abbiano essi stessi un permesso di residenza o un’ammissione senza limiti di tempo o automaticamente rinnovabile deve essere consentito di scegliere liberamente la loro attività remunerata alle stesse condizioni applicabili ai suddetti lavoratori emigranti secondo l’articolo 52 della presente Convenzione. 2. Rispetto ai membri della famiglia di un lavoratore emigrante a cui non sia consentito di scegliere liberamente la loro attività remunerata, gli Stati Parti alla Convenzione devono considerare favorevolmente l’ipotesi di dare loro priorità nell’ottenere il permesso di intraprendere un’attività remunerata nei confronti di altri lavoratori che chiedono di essere ammessi nello Stato di arrivo, salvo gli accordi bilaterali o multilaterali in materia. Articolo 54 1. Senza pregiudicare le condizioni del loro permesso di residenza o del loro permesso di lavoro e i diritti previsti negli articoli 25 e 27 della presente Convenzione, i lavoratori emigranti devono godere uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini nazionali dello Stato di arrivo riguardo a: a) Tutela contro il licenziamento; b) Indennità di disoccupazione; c) Accesso a progetti di lavori pubblici volti a combattere la disoccupazione; d) Accesso a un’occupazione alternativa in caso di perdita del lavoro o di conclusione di un’altra attività remunerata, salvo l’articolo 52 della presente Convenzione. 2. Se un lavoratore emigrante sostiene che le condizioni del suo contratto di lavoro sono state violate dal suo datore di lavoro, il lavoratore o la lavoratrice deve avere il diritto di presentare il suo caso alle autorità competenti dello Stato di arrivo, alle condizioni previste nell’articolo 18, paragrafo 1. della presente Convenzione. Articolo 55 I lavoratori emigranti a cui sia stato dato il permesso di svolgere un’attività remunerata, salvo le condizioni legate a tale permesso, devono avere il diritto all’uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato di arrivo nell’esercizio di quella attività remunerata. Articolo 56 1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie a cui si riferisce questa parte della presente Convenzione non possono essere espulsi dallo Stato di arrivo, eccetto per le ragioni definite nella legislazione nazionale di quello Stato, e salvo le garanzie stabilite nella parte III. 2. Lo Stato di arrivo non deve ricorrere all’espulsione allo scopo di privare un lavoratore emigrante o un membro della sua famiglia dei diritti che derivano dal permesso di soggiorno e dal permesso di lavoro. 3. Nel valutare se espellere un lavoratore emigrante o un membro della sua famiglia, si dovrebbe tenere conto di considerazioni umanitarie e del periodo di tempo che la persona interessata ha già trascorso nello Stato di arrivo. V. Misure applicabili a particolari categorie di lavoratori emigranti e ai membri delle loro famiglie Articolo 57 Le particolari categorie di lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie specificate in questa parte della presente Convenzione, purché in possesso di documentazione o in una situazione regolare, devono godere i diritti stabiliti nella parte III e, eccetto per quanto qui di seguito modificato, i diritti stabiliti nella parte IV. Articolo 58 1. I lavoratori frontalieri, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 2a), della presente Convenzione, devono godere i diritti previsti nella parte IV che possono essere applicati loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel territorio dello Stato di arrivo, tenendo conto del fatto che non hanno la loro residenza abituale in quello Stato. 2. Gli Stati di arrivo devono considerare favorevolmente l’ipotesi di concedere ai lavoratori frontalieri il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata dopo un determinato periodo di tempo. La concessione di tale diritto non deve influire sul loro status giuridico di lavoratori frontalieri. Articolo 59 1. I lavoratori stagionali, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 2b), della presente Convenzione, devono godere i diritti previsti nella parte IV che possono essere applicati loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel territorio dello Stato di arrivo, e che sono compatibili col loro status giuridico in quello Stato come lavoratori stagionali, tenendo conto che sono presenti in tale Stato solo per una parte dell’anno. 2. Lo Stato di arrivo deve, salvo il paragrafo 1 di questo articolo, considerare favorevolmente l’ipotesi di concedere ai lavoratori stagionali, che siano stati occupati nel suo territorio per un periodo considerevole di tempo, la possibilità di intraprendere altre attività remunerate e di dare loro priorità rispetto ad altri lavoratori che chiedono l’ammissione in quello Stato, salvo gli accordi bilaterali e multilaterali in materia. Articolo 60 I lavoratori itineranti, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 2e), della presente Convenzione, devono godere i diritti previsti nella parte IV che possono essere concessi loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel territorio dello Stato di arrivo, e che sono compatibili con il loro status giuridico in quello Stato come lavoratori itineranti. Articolo 61 1. I lavoratori legati a un progetto, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 2t), della presente Convenzione, e i membri delle loro famiglie devono godere i diritti previsti nella parte IV, eccetto quanto dispongono l’articolo 43, paragrafi 1 b) e c) e l’articolo 43, paragrafo 1 d), per ciò che concerne i programmi sociali per la casa, l’articolo 45b), e gli articoli 52-55. 2. Se un lavoratore legato a un progetto sostiene che le condizioni del suo contratto sono state violate dal suo datore di lavoro, deve avere il diritto di presentare il suo caso alle competenti autorità dello Stato che ha giurisdizione su quel datore di lavoro, nei termini previsti nell’articolo 18, paragrafo 1, della presente Convenzione. 3. Salvo gli accordi bilaterali o multilaterali in vigore per loro, gli Stati interessati che aderiscono alla Convenzione devono impegnarsi a far in modo che i lavoratori legati a un progetto restino adeguatamente protetti dal sistema di previdenza sociale dei loro Stati di origine o di residenza abituale durante la loro collaborazione al progetto. Gli Stati Parti interessati devono prendere appropriate misure al fine di evitare ogni possibile rifiuto a concedere tali diritti o eventuali versamenti duplici. 4. Senza pregiudicare le misure previste dall’articolo 47 della presente Convenzione e gli accordi bilaterali o multilaterali in materia, gli Stati interessati devono permettere il pagamento degli emolumenti dei lavoratori legati a un progetto nei loro Stati di origine o di residenza abituale. Articolo 62 l. I lavoratori che hanno un’occupazione determinata, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 2g), della presente Convenzione, devono godere i diritti previsti nella parte IV, eccetto quanto previsto dall’articolo 43, paragrafo 1 b) e c); articolo 43, paragrafo 1 d), per ciò che concerne i programmi sociali per la casa: articolo 52 e articolo 54, paragrafo 1 d). 2. I membri della famiglia dei lavoratori che hanno un’occupazione determinata devono godere i diritti relativi ai membri delle famiglie dei lavoratori emigranti esposti nella parte IV della presente Convenzione, eccetto quanto previsto dall’articolo 53. Articolo 63 1. I lavoratori in proprio, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 2h), della presente Convenzione, devono godere i diritti previsti nella parte IV, con l’eccezione di quei diritti che sono applicabili esclusivamente ai lavoratori che hanno un contratto di assunzione. 2. Senza pregiudicare gli articoli 52 e 79 della presente Convenzione, la conclusione dell’attività economica dei lavoratori in proprio non deve implicare in sé né il ritiro del permesso di soggiorno per loro o per i membri delle loro famiglie né di svolgere un’attività remunerata nello Stato in cui trovano occupazione, eccetto dove il permesso di soggiorno sia espressamente dipendente dalla specifica attività remunerata per la quale sono stati ammessi. VI. Promozione di condizioni giuste, eque, umane e legali in connessione all’emigrazione internazionale di lavoratori e dei membri delle loro famiglie Articolo 64 Senza pregiudicare l’articolo 79 della presente Convenzione, gli Stati interessati devono, opportunamente, consultarsi e collaborare nella prospettiva di promuovere condizioni giuste, eque e umane in connessione all’emigrazione internazionale di lavoratori e dei membri delle loro famiglie. A questo proposito, si devono tenere in debita considerazione non solo le necessità e le risorse dei lavoratori, ma anche i bisogni sociali, economici, culturali e di altro tipo degli emigranti e dei membri coinvolti delle loro famiglie, nonché le conseguenze di tale immigrazione per le comunità interessate. Articolo 65 1. Gli Stati Parti alla Convenzione devono avere appropriati servizi per affrontare le questioni inerenti l’emigrazione internazionale di lavoratori e dei membri delle loro famiglie. Le loro funzioni devono includere, inter alia: a) La formulazione e attuazione di politiche relative a tale immigrazione; b) Uno scambio di informazioni, un’attività di consultazione e collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati Parti coinvolti in tale emigrazione; c) La fornitura di appropriate informazioni, in particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni, sulle politiche, leggi e regolamenti relativi all’emigrazione e all’occupazione, sugli accordi conclusi con gli altri Stati interessati dal fenomeno migratorio e su altre questioni attinenti; d) La fornitura di informazioni e adeguata assistenza ai lavoratori emigranti e ai membri delle loro famiglie in relazione alle autorizzazioni e formalità richieste e alle disposizioni per la partenza, il viaggio, l’arrivo, il soggiorno, le attività remunerate, l’uscita e il ritorno, nonché sulle condizioni di lavoro e di vita nello Stato di arrivo e sui dazi doganali, sulla valuta, le tasse e le leggi e regolamenti attinenti. 2. Gli Stati Parti alla Convenzione devono favorire opportunamente la fornitura di adeguati servizi consolari e di altro tipo, necessari per soddisfare i bisogni sociali, culturali e di altro genere dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie. Articolo 66 1. Salvo il paragrafo 2 di questo articolo, il diritto di intraprendere attività al reclutamento di lavoratori da occupare in un altro Stato deve essere ristretto a: a) I servizi o gli organi pubblici dello Stato in cui tali operazioni hanno luogo; b) I servizi o gli organi pubblici dello Stato di arrivo sulla base di un accordo tra gli Stati interessati; c) Un organo istituito in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale. 2. Salvo ogni possibile autorizzazione, approvazione e supervisione da parte delle autorità pubbliche degli Stati Parti alla Convenzione, così come può essere stabilito secondo la legislazione e la pratica di quegli Stati, anche agenzie, futuri datori di lavoro o persone che agiscono per loro conto possono essere autorizzati a intraprendere tali attività. Articolo 67 1. Gli Stati Parti alla Convenzione devono collaborare opportunamente nell’adottare misure che riguardano il regolare ritorno di lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie allo Stato di origine quando decidono di ritornare, o quando il loro permesso di residenza o di lavoro scade o ancora quando sono nello Stato di arrivo in situazione irregolare. 2. Per quanto riguarda i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie in una situazione regolare, gli Stati interessati devono collaborare opportunamente, alle condizioni stabilite da quegli Stati, al fine di promuovere adeguate condizioni economiche per il loro reinserimento e di favorire la loro duratura reintegrazione sociale e culturale nello Stato di origine. Articolo 68 1. Gli Stati Parti alla Convenzione, compresi gli Stati di transito, devono collaborare in vista di prevenire ed eliminare movimenti illegali o clandestini e l’occupazione di lavoratori emigranti in una situazione irregolare. Le misure da prendere a tale fine, nell’ambito della giurisdizione di ciascuno Stato interessato, devono comprendere: a) Appropriate misure contro la diffusione di informazioni fuorvianti relative all’emigrazione e immigrazione; b) Misure per scoprire ed eliminare movimenti illegali o clandestini di lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie e per comminare efficaci sanzioni a persone, gruppi o entità che organizzano, operano e collaborano nell’organizzare o favorire tali movimenti; c) Misure per comminare efficaci sanzioni a persone, gruppi o entità che ricorrono alla violenza, alle minacce o all’intimidazione contro i lavoratori emigranti o i membri delle loro famiglie in una situazione irregolare.. 2. Gli Stati di arrivo devono prendere tutte le misure adeguate ed efficaci per eliminare l’occupazione, nel loro territorio, di lavoratori emigranti in una situazione irregolare, comprese, qualora siano opportune, le sanzioni sui datori di lavoro di tali lavoratori. I diritti dei lavoratori emigranti nei confronti dei loro datori di lavoro che scaturiscono dall’occupazione non devono essere danneggiati da queste misure. Articolo 69 1. Gli Stati Parti alla Convenzione devono, quando vi sono lavoratori emigranti e membri delle loro famiglie entro il loro territorio in una situazione irregolare, prendere appropriate misure per garantire che tale situazione non persista. 2. Qualora gli Stati interessati prendano in considerazione la possibilità di legalizzare la situazione di tali persone secondo la legislazione nazionale applicabile e gli accordi bilaterali e multilaterali, si devono tenere in debito conto le circostanze della, la durata del proprio soggiorno negli Stati di arrivo e altre attinenti considerazioni, in particolare quelle relative alla loro situazione familiare. Articolo 70 Gli Stati Parti alla Convenzione devono prendere misure non meno favorevoli rispetto a quelle applicate per i cittadini nazionali per assicurare che le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie in una situazione regolare siano compatibili con le norme di idoneità, sicurezza, salute e con i principi della dignità umana. Articolo 71 1. Gli Stati Parti alla Convenzione devono favorire, se necessario, il rimpatrio negli Stati di origine dei corpi dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie deceduti. 2. Per quanto concerne questioni di liquidazione relative alla morte di un lavoratore emigrante o di un membro della sua famiglia, gli Stati Parti devono, opportunamente, fornire assistenza alle persone coinvolte in vista di una sollecita composizione di tali questioni. La composizione di tali questioni deve avvenire in base alla legge nazionale in materia secondo le disposizioni.della presente Convenzione e ogni accordo bilaterale o multilaterale pertinente. VII. Applicazione della Convenzione Articolo 72 1. a) Allo scopo di sottoporre a verifica l’applicazione della presente Convenzione, dovrà essere istituito un Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie (d’ora in avanti designato semplicemente come “il Comitato”); b) Il Comitato deve consistere, al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, di dieci e, dopo l’entrata in vigore della Convenzione per il quarantunesimo Stato Parte, di quattordici esperti di alta reputazione morale, imparzialità e riconosciuta competenza nel campo coperto dalla presente Convenzione. 2. a) I membri del Comitato devono essere eletti con ballottaggio segreto degli Stati Parti sulla base di una lista di persone nominate dagli Stati Parti, tenendo in dovuta considerazione il criterio dell’equa distribuzione geografica, compresi sia gli Stati di origine sia gli Stati di arrivo, e della rappresentanza dei principali sistemi legali. Ciascuno Stato Parte può nominare una persona fra i suoi cittadini nazionali; b) I membri devono essere eletti e prestare servizio secondo le loro personali capacità. 3) L’elezione iniziale deve essere tenuta a non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e le successive elezioni devono svolgersi ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve indirizzare una lettera a tutti gli Stati Parti, invitandoli a sottoporre i loro candidati entro due mesi. Il Segretario Generale deve preparare una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così candidate, indicando gli Stati Parti che le hanno candidate, e deve presentarla agli Stati Parti non più tardi di un mese prima della data delle elezioni corrispondenti, insieme ai curricula vitae delle persone così candidate. 4. Le elezioni dei membri del Comitato devono essere tenute in occasione di un incontro degli Stati Parti convocati dal Segretario Generale nella sede delle Nazioni Unite. Durante questo incontro, per il quale i due terzi degli Stati Parti costituiranno il quorum, le persone elette nel Comitato devono essere quei candidati che ottengono il maggior numero di voti e una maggioranza assoluta di voti degli Stati Parti presenti e votanti. 5. a) I membri del Comitato devono prestare il loro servizio per un periodo di quattro anni. Tuttavia, il servizio di cinque dei membri eletti nella prima elezione deve scadere al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi cinque membri devono essere estratti a sorte dal presente della riunione degli Stati Parti; b) L’elezione dei quattro ulteriori membri del Comitato deve essere tenuta secondo le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo, consentendo così l’entrata in vigore della presente Convenzione per il quarantunesimo Stato Parte. Il servizio di due dei membri ulteriormente eletti in questa occasione deve scadere al termine di due anni; i nomi di questi membri devono essere estratti a sorte dal presidente della riunione degli Stati Parti; c) I membri del Comitato devono avere i requisiti necessari per essere rieletti se candidati. 6. Se un membro del Comitato muore o si dimette o dichiara che per una qualsiasi causa non può più svolgere la sua mansione nel Comitato, lo Stato Parte che ha candidato l’esperto deve nominare un altro esperto fra i suoi cittadini nazionali per la restante parte del servizio. La nuova candidatura è soggetta all’approvazione del Comitato. 7. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve fornire la necessaria organizzazione e favorire l’efficace svolgimento delle funzioni del Comitato. 8. I membri del Comitato devono ricevere i loro emolumenti dai fondi delle Nazioni Unite nei termini e alle condizioni decisi dall’Assemblea Generale. 9. I membri del Comitato devono avere il diritto alle agevolazioni, ai privilegi e alle immunità di esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito nella sezione corrispondente della Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite. Articolo 73 1. Gli Stati Parti alla Convenzione si impegnano a presentare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, affinché il Comitato ne prenda atto, un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative e di altro tipo che tali Stati hanno preso al fine di dare effetto alle disposizioni della Convenzione: a) Entro un anno dall’entrata in vigore della Convenzione per gli Stati Parti interessati; b) In seguito ogni cinque anni e ogniqualvolta il Comitato lo richieda. 2. I rapporti presentati in base a questo articolo devono indicare anche i fattori e le difficoltà, se si verificano, che influenzano l’attuazione della presente Convenzione e devono comprendere informazioni sulle caratteristiche dei flussi migratori che coinvolgono gli Stati Parti interessati. 3. Il Comitato deve decidere ogni ulteriore criterio guida relativo al contenuto dei rapporti. 4. Gli Stati Parti alla Convenzione devono rendere i loro rapporti largamente accessibili al pubblico all’interno dei loro paesi. Articolo 74 1. Il Comitato deve esaminare i rapporti presentati da ciascuno Stato Parte e deve trasmettere le sue considerazioni, nel modo che ritiene più appropriato, allo Stato Parte interessato. Questo Stato Parte può sottoporre al Comitato osservazioni in merito a qualsiasi critica mossa dal Comitato secondo questo articolo. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti nel prendere in esame tali rapporti. 2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve, in tempo debito prima dell’apertura di ogni sessione regolare del Comitato, trasmettere al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro copie dei rapporti presentati dagli Stati Parti alla Convenzione e informazioni relative all’esame di questi rapporti al fine di consentire all’Ufficio di assistere, per ciò che gli compete, il Comitato in relazione alle questioni trattate dalla Convenzione che rientrano nella sfera di competenza dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Il Comitato deve tenere conto nelle sue deliberazioni di tali osservazioni e dei materiali che l’Ufficio può fornire. 3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite può anche, dopo essersi consultato col Comitato, trasmettere ad altre agenzie specializzate nonché a organizzazioni intergovernative, copie di quelle parti dei rapporti che possono rientrare nelle loro competenze. 4. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate e gli organi delle Nazioni Unite, nonché le organizzazioni intergovernative ed altri enti interessati, a presentare, perché il Comitato ne prenda visione, informazioni scritte sulle questioni trattate nella Convenzione che rientrano nell’ambito delle loro attività. 5. L’Ufficio internazionale del lavoro deve essere invitato dal Comitato a nominare suoi rappresentanti perché partecipino, a titolo consultivo, agli incontri del Comitato. 6. Il Comitato può invitare rappresentanti di altre agenzie specializzate e di altri organi delle Nazioni Unite, nonché delle organizzazioni intergovernative, a essere presenti e a prendere la parola nei suoi incontri qualora si considerino questioni che rientrano nella loro sfera di competenza. 7. Il Comitato deve presentare un rapporto annuale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull’attuazione della presente Convenzione, che contenga le sue considerazioni e raccomandazioni, basate, in particolare, sull’esame dei rapporti e di ogni osservazione, presentata dagli Stati Parti alla Convenzione. 8. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve trasmettere i rapporti annuali del Comitato agli Stati Parti alla presente Convenzione, al Consiglio Economico e Sociale, alla Commissione sui diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e ad altre organizzazioni attinenti. Articolo 75 1. Il Comitato deve adottare proprie regole di procedura. 2. Il Comitato deve eleggere i suoi funzionari per un periodo di due anni. 3. Il Comitato deve riunirsi di norma annualmente. 4. Gli incontri del Comitato devono essere tenuti di norma nella sede delle Nazioni Unite. Articolo 76 1. Uno Stato Parte alla presente Convenzione può in qualsiasi momento dichiarare in base a questo articolo che riconosce la competenza del Comitato nel ricevere e prendere atto di comunicazioni relative al suo reclamo nei confronti di un altro Stato Parte che non sta adempiendo gli obblighi che gli derivano dalla presente Convenzione. Tali comunicazioni, in base a questo articolo, possono essere accolte ed esaminate solo se presentate da uno Stato Parte che ha dichiarato di riconoscere nei suoi riguardi la competenza del Comitato. Nessuna comunicazione deve essere accolta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione. Le comunicazioni ricevute in base a questo articolo devono essere trattate secondo la procedura seguente: a) Se uno Stato Parte alla presente Convenzione ritiene che un altro Stato Parte non sta adempiendo gli obblighi che gli derivano dalla presente Convenzione, può, con comunicazione scritta, portare la questione all’attenzione di quello Stato Parte. Lo Stato Parte può anche informare il Comitato sulla vicenda. Entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione lo Stato destinatario deve dare allo Stato che ha inviato la comunicazione una spiegazione, oppure una qualsiasi altra dichiarazione scritta a chiarimento della questione che dovrebbe comprendere, per quanto è possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai provvedimenti di carattere interno presi, in sospeso o applicabili sulla questione; b) Se la questione non è risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti coinvolti entro sei mesi dal ricevimento, da parte dello Stato destinatario, della comunicazione iniziale, entrambi gli Stati hanno il diritto di riferire in materia al Comitato, con notifica data al Comitato e all’altro Stato in questione; c) Il Comitato deve trattare una questione sottoposta a esso solo dopo aver accertato che è stato fatto ricorso e sono stati esauriti tutti i provvedimenti disponibili di carattere interno in materia, in conformità con i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questo non deve costituire la norma laddove, a parere del Comitato, l’applicazione dei provvedimenti è prolungata senza motivo; d) Salvo le disposizioni del sottoparagrafo (c) di questo paragrafo, il Comitato deve mettere i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti coinvolti in vista di un’amichevole soluzione della questione sulla base del rispetto dei doveri stabiliti nella presente Convenzione; e) Il Comitato deve tenere riunioni a porte chiuse quando esamina le comunicazioni trattate in questo articolo; f) Nell’esaminare qualsiasi gestione sottoposta a esso secondo il sottoparagrafo (b) di questo paragrafo, il Comitato può convocare gli Stati Parti coinvolti, a cui si riferisce il sottoparagrafo (b), perché forniscano ogni informazione pertinente; g) Gli Stati Parti interessati, a cui si riferisce il sottoparagrafo (b) di questo paragrafo, devono avere il diritto di essere rappresentati quando la questione è all’esame del Comitato e di presentare istanze oralmente e/o per iscritto; b) Il Comitato deve, entro dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al sottoparagrafo (b) di questo paragrafo, presentare un rapporto: i. Se è stata raggiunta una soluzione alle condizioni del sottoparagrafo d) di questo paragrafo, il Comitato deve limitare il suo rapporto a una breve relazione sui fatti e sulla soluzione concordata; ii. Se non è stata raggiunta una soluzione alle condizioni del sottoparagrafo d), il Comitato deve, nel suo rapporto, esporre i fatti di rilievo in relazione alla questione che ha coinvolto gli Stati Parti. Le istanze scritte e la registrazione delle istanze orali presentate dagli Stati Parti interessati devono essere allegate al rapporto. Il Comitato può anche comunicare solo gli Stati Parti coinvolti delle valutazioni che ritiene attinenti alla loro controversia. In ogni caso, il rapporto deve essere comunicato agli Stati Parti interessati. 2. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore quando dieci Stati Parti alla presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo. Tali dichiarazioni devono essere depositate dagli Stati Parti al Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale deve trasmetterne copia agli altri Stati Parti. Una dichiarazione può essere ritirata in ogni momento con notifica al Segretario Generale. Tale ritiro non deve pregiudicare la considerazione di qualsiasi questione che costituisca l’oggetto di una comunicazione già trasmessa nei termini stabiliti da questo articolo; nessun’altra comunicazione da parte di qualsiasi Stato Parte deve essere ricevuta, secondo i termini di questo articolo, dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione. Articolo 77 1. Uno Stato Parte alla presente Convenzione può in qualsiasi momento dichiarare, nei termini stabiliti da questo articolo, che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni da o per conto di individui soggetti alla sua giurisdizione che sostengono che i loro diritti individuali, così come sono stabiliti nella presente Convenzione, sono stati violati da quello Stato Parte. Nessuna comunicazione deve essere ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione. 2. Il Comitato deve considerare inammissibile ogni comunicazione presentata nei termini stabiliti da questo articolo che sia anonima o che, a parere del Comitato, abusi del diritto. di presentare istanze o che sia incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione. 3. Il Comitato non deve prendere in esame alcuna comunicazione presentata da un individuo nei termini di questo articolo a meno che non abbia accertato che: a) la stessa questione non è stata, e non è, esaminata con un’altra procedura di indagine o composizione internazionale; b) l’individuo ha fatto ricorso a tutti i provvedimenti disponibili di carattere interno; questo non deve essere la norma laddove, a parere del Comitato, l’applicazione dei provvedimenti è senza motivo prolungato o è improbabile che porti un aiuto efficace a quell’individuo. 4. Salvo le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, il Comitato deve portare qualsiasi comunicazione presentatagli nei termini di questo articolo all’attenzione dello Stato Parte alla presente Convenzione che abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e che sia accusato di violare una qualunque disposizione della presente Convenzione. Entro sei mesi, lo Stato destinatario deve presentare al Comitato spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e il provvedimento, nel caso, che quello Stato può aver preso. 5. Il Comitato deve prendere in esame le comunicazioni ricevute nei termini stabiliti da questo articolo alla luce di tutte le informazioni resegli disponibili da o per conto dell’individuo e dello Stato Parte coinvolto. 6. Il Comitato deve tenere riunioni a porte chiuse quando esamina le comunicazioni di cui si tratta in questo articolo. 7. Il Comitato deve esprimere il suo parere allo Stato Parte e all’individuo coinvolto. 8. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore quando dieci Stati Parti alla presente Convenzione avranno fatto le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo. Tali dichiarazioni devono essere depositate dagli Stati Parti al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che deve trasmetterne copia agli altri Stati Parti. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento con notifica al Segretario Generale. Tale ritiro non deve pregiudicare la considerazione di ogni questione che costituisca oggetto di una comunicazione già trasmessa nei termini di questo articolo; nessun’altra comunicazione da parte o per conto di un individuo deve essere ricevuta nei termini di questo articolo dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale, a meno che lo Stato Parte non abbia fatto una nuova dichiarazione. Articolo 78 Le disposizioni dell’articolo 76 della presente Convenzione devono essere applicate senza pregiudizio di qualsiasi procedura di composizione di controversie o reclami, nell’ambito della presente Convenzione, formulata negli strumenti costitutivi o nelle convenzioni adottate dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate e non devono impedire agli Stati Parti di fare ricorso a qualsiasi procedura di composizione delle controversie secondo gli accordi internazionali in vigore tra loro. VIII. Disposizioni generali Articolo 79 Nessun punto della presente Convenzione deve danneggiare il diritto di ciascun Stato Parte di stabilire i criteri che regolano l’ammissione di lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie. Riguardo ad altre questioni connesse alla loro situazione legale e al loro trattamento come lavoratori emigranti e come membri delle loro famiglie, gli Stati Parti devono essere soggetti ai limiti stabiliti nella presente Convenzione. Articolo 80 Nessun punto della presente Convenzione deve essere interpretato come limitazione alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e degli statuti delle agenzie specializzate che definiscono le rispettive responsabilità dei vari organi delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate in relazione alle questioni trattate nella presente Convenzione. Articolo 81 1. Nessun punto della presente Convenzione deve danneggiare i più favorevoli diritti o libertà riconosciuti ai lavoratori emigranti e ai membri delle loro famiglie in virtù di: a) la legge o la pratica di uno Stato Parte; b) qualsiasi trattato bilaterale o multilaterale in vigore per lo Stato Parte interessato. 2) Nessun punto della presente Convenzione può essere interpretato come implicito diritto per qualsiasi Stato, gruppo o persona di intraprendere una qualunque attività o di compiere un qualunque atto che danneggi un diritto o una libertà stabiliti nella presente Convenzione. Articolo 82 I diritti dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie previsti nella presente Convenzione non possono essere oggetto di rinuncia. Non deve essere permesso esercitare alcuna forma di pressione su lavoratori emigranti e su membri delle loro famiglie, finalizzata al rifiuto o alla rinuncia ai suddetti diritti. Non deve essere possibile derogare per contratto dai diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Gli Stati Parti devono prendere le opportune misure per garantire che questi principi siano rispettati. Articolo 83 Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione si impegna a: a) garantire che qualunque persona i cui diritti o le cui libertà, qui riconosciuti, siano violati goda di efficaci provvedimenti, anche se la violazione è stata commessa da persone che agiscono in qualità di pubblici ufficiali; b) garantire che qualsiasi persona che faccia ricorso a tali provvedimenti ottenga che la rivendicazione sia verificata e definita dalle competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, o da ogni altra autorità competente prevista dal sistema legale dello Stato in questione, e sviluppare le possibilità di tali provvedimenti; c) garantire che le autorità competenti facciano osservare tali provvedimenti quando sono concessi. Articolo 84 Ciascuno Stato Parte si impegna ad adottare le misure legislative e di altri tipo, necessarie per attuare le disposizioni della presente Convenzione. IX. Disposizioni finali Articolo 85 Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione. Articolo 86 1. La presente Convenzione deve essere aperta alla firma da parte di tutti gli Stati. È inoltre soggetta a ratifica. 2. La presente Convenzione deve essere aperta all’adesione di qualunque Stato. 3. Gli strumenti di ratifica o di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Articolo 87 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue un periodo di tre mesi dalla data di deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifica o che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue un periodo di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. Articolo 88 Uno Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione non può escludere l’applicazione di nessuna sua parte, né, senza pregiudicare l’articolo 3, può escludere alcuna categoria particolare di lavoratori emigranti dalla sua applicazione. Articolo 89 1. Qualunque Stato Parte può denunciare la presente Convenzione, non prima di cinque anni dopo che la Convenzione è entrata in vigore per lo Stato interessato, per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 2. Tale denuncia diventa effettiva il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite. 3. Tale denuncia non deve avere l’effetto di sollevare lo Stato Parte dai suoi obblighi relativi alla presente Convenzione riguardo a qualsiasi atto od omissione verificatosi prima della data in cui la denuncia diventa effettiva, né deve la denuncia pregiudicare in alcun modo il proseguimento della considerazione di qualsiasi questione che sia già all’esame del Comitato prima della data in cui la denuncia diventa effettiva. 4. Dopo la data in cui la denuncia di uno Stato Parte diventa effettiva, il Comitato non deve iniziare a considerare nessuna nuova questione riguardo quello Stato. Articolo 90 1. Dopo cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione può essere fatta una richiesta di revisione della Convenzione in qualsiasi momento da parte di qualunque Stato Parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale deve quindi comunicare gli eventuali emendamenti proposti agli Stati Parti con la richiesta che questi gli notifichino se sono favorevoli a una conferenza degli Stati Parti allo scopo di considerare le proposte e votarle. Nell’eventualità che entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione almeno un terzo degli Stati Parti siano favorevoli a una tale conferenza, il Segretario Generale deve convocare la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati Parti presenti e votanti deve essere sottoposto all’Assemblea Generale per l’approvazione. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettati con una maggioranza di due terzi degli Stati Parti secondo i loro rispettivi processi costituzionali. 3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, saranno vincolanti per quegli Stati Parti che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parti restano ancora obbligati alle disposizioni della presente Convenzione e ad ogni emendamento da loro precedentemente accettato. Articolo 91 1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve ricevere e fare circolare in tutti gli Stati il testo delle riserve fatte dagli Stati al momento della firma, ratifica o adesione. 2. Una riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione non deve essere permessa. 3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento con notifica inoltrata a questo scopo al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che deve poi informarne tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto dalla data in cui è ricevuta. Articolo 92 1. Qualunque controversia tra due o più Stati Parti riguardo all’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non sia composta per negoziato deve, su richiesta di uno di essi, essere sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data di richiesta dell’arbitrato, le parti non sono in grado di accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato stesso, una qualunque delle parti può portare la controversia alla Corte internazionale di giustizia con richiesta conforme allo statuto della Corte. 2. Ciascuno Stato Parte può al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell’adesione dichiarare che non si considera vincolato al paragrafo I di questo articolo. Gli altri Stati Parti non saranno obbligati al rispetto di quel paragrafo nei confronti di qualunque Stato Parte che abbia fatto tale dichiarazione 3. Qualunque Stato Parte che abbia fatto una dichiarazione secondo il paragrafo 2 di questo articolo può in qualsiasi momento ritirare quella dichiarazione con notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Articolo 93 1. La presente Convenzione, della quale i testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, deve essere depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve trasmettere copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati.