Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) Adottata dall’Assemblea generale delle NU il 18.12.1979, in vigore internazionale dal 3.9.1981. Ratificata dall’Italia il 10.06.1985; ordine d’esecuzione dato con legge 14.03.1985 n. 132; in vigore in Italia dal 10 luglio 1985. Gli Stati parte della presente Convenzione, Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità, nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti umani e della donna, Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che afferma il principio dell’inammissibilità della discriminazione e dichiara che gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, comprese le distinzioni basate sul sesso, Visto che gli Stati parte dei Patti internazionali sui diritti umani hanno il dovere di garantire l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna nell’esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici, Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l’egida dell’organizzazione delle Nazioni Unite e delle Agenzie specializzate per la Promozione dell’Uguaglianza di diritti dell’uomo e della donna, Tenuto altresì presenti le risoluzioni, le dichiarazioni e le raccomandazioni adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle Agenzie specializzate per la Promozione dell’Uguaglianza di diritti dell’uomo e della donna, Preoccupati tuttavia di constatare che, nonostante l’esistenza di tali strumenti, le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni, Ricordato che la discriminazione contro le donne viola i principi dell’uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione delle donne alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese in condizioni di parità con gli uomini, intralcia la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile un pieno dispiegarsi delle potenzialità delle donne per il bene del proprio paese e dell’umanità, Preoccupati del fatto che, nelle situazioni di povertà le donne non accedono che in misura minima alle risorse alimentari, all’assistenza sanitaria, all’istruzione, alla formazione, e alle opportunità di lavoro nonché di soddisfazione di altri bisogni, Convinti che l’instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull’equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne, Sottolineato che l’eliminazione dell’apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, di aggressione, di occupazione ,di dominio straniero e di ingerenza negli affari interni degli Stati è essenziale perché uomini e donne possano pienamente esercitare i loro diritti, Affermato che il rafforzamento delle pace e della sicurezza internazionali, l’attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l’affermazione dei principi della giustizia, dell’uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale e ad occupazione straniera, nonché il rispetto della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna, Convinti che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace esigono la massima partecipazione delle donne, in condizioni di parità con gli uomini in tutti i campi, Tenuto presente il grande contribuito delle donne, finora non pienamente riconosciuto, al benessere della famiglia ed al progresso della società, l’importanza del ruolo sociale della maternità ed il ruolo di entrambi i genitori nella famiglia e nell’allevamento dei figli, Consapevoli del fatto che il ruolo delle donne non deve essere fonte di discriminazione e che anzi l’allevamento dei figli richiede una condivisione delle responsabilità tra uomini e donne, e con la società nel suo insieme, Consapevoli che per poter ottenere una piena uguaglianza fra uomini e donne è necessario un mutamento nel ruolo tradizionale dell’uomo nonché nel ruolo delle donne nella società e nella famiglia, Decisi ad attuare i principi enunciati nella Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione contro le donne e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie per l’eliminazione di tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione, Convengono quanto segue: PARTE PRIMA Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “discriminazione contro le donne” sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo. Articolo 2 Gli Stati parte condannano la discriminazione contro le donne in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione contro le donne, e, a questo scopo, si impegnano a: - iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell’uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, la realizzazione pratica di tale principio; - adottare appropriate misure legislative e di altra natura, comprese, se del caso, quelle di natura sanzionatoria, per proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne; - instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, un’efficace protezione delle donne contro ogni atto discriminatorio; - astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con tale obbligo; - prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa; - prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, regolamento, consuetudine e pratica che costituisca discriminazione contro le donne; - abrogare dalla normativa nazionale tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione contro le donne. Articolo 3 Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, in tutti i campi, ed in particolare in campo politico, sociale, economico e culturale, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, per garantire loro l’esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini. Articolo 4 Non va considerata discriminazione, ai sensi della definizione indicata nella presente Convenzione, l’adozione da parte degli Stati parte di misure temporanee speciali finalizzate ad accelerare l’uguaglianza di fatto tra uomini e donne; tali misure, tuttavia, non devono in alcun modo dar luogo al permanere di norme disuguali o distinte, e devono essere abrogate non appena raggiunti i loro obiettivi in materia di uguaglianza di opportunità e di trattamento. L’adozione da parte degli Stati parte di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio. Articolo 5 Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per: - modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne, al fine di ottenere l’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso, o sull’idea dei ruoli stereotipati degli uomini e delle donne, - far sì che nell’educazione familiare sia integrata una comprensione del ruolo sociale della maternità ed il riconoscimento della responsabilità comune di uomini e donne nell’allevamento e nella crescita dei figli, restando inteso che l’interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale. Articolo 6 Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione. PARTE SECONDA Articolo 7 Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione contro le donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, devono garantire, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto: - di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti; - di prendere parte all’elaborazione ed attuazione delle politiche di governo di ricoprire cariche pubbliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo; - di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica del paese. Articolo 8 Gli Stati devono prendere ogni misura adeguata per garantire che le donne, in condizioni di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano l’opportunità di rappresentare il proprio governo a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali. Articolo 9 Gli Stati parte devono assicurare alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisizione, mutamento o conservazione della cittadinanza. Deve in particolare essere garantito che né il matrimonio con uno straniero né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio modifichino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o le impongano automaticamente la cittadinanza del marito. Gli Stati parte devono garantire alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di cittadinanza dei figli. PARTE TERZA Articolo 10 Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini in materia di istruzione e in particolare per garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne: - le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L’uguaglianza deve essere garantita sia nell’insegnamento prescolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in tutti i tipi di formazione professionale; - l’accesso agli stessi programmi di studio, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici ed attrezzature della medesima qualità; - l’eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell’uomo e della donna a tutti i livelli e in tutte le forme di insegnamento, incoraggiando l’educazione mista e altri tipi di formazione che contribuiscano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i libri di testo e i programmi scolastici ed adattando i metodi di insegnamento a questo fine; - le medesime opportunità di usufruire di borse di studio e altre sovvenzioni; - le medesime opportunità di accesso ai programmi di formazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione degli adulti e alfabetizzazione funzionale, in particolare quelli finalizzati a ridurre, nel più breve tempo possibile, ogni divario tra uomini e donne in materia di istruzione; - la riduzione del tasso d’abbandono scolastico da parte delle studentesse e l’organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola; - le medesime opportunità di partecipare attivamente agli sports e all’educazione fisica; - l’accesso alle informazioni specifiche di carattere formativo che possano contribuire a garantire la salute e il benessere delle famiglie, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare. Articolo 11 1. Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione contro le donne in materia di lavoro per assicurare gli stessi diritti, su una base di uguaglianza tra uomini e donne, in particolare: - il diritto al lavoro come diritto inalienabile di ogni essere umano; - il diritto ad usufruire delle stesse opportunità occupazionali, compresa l’applicazione degli stessi criteri di selezione nell’accesso al lavoro; - il diritto alla libera scelta della professione e del lavoro, il diritto alla promozione, alla sicurezza del posto di lavoro ed a tutte le condizioni di servizio e prestazioni aggiuntive, nonché il diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente; - il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni aggiuntive, ed all’uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonchè il diritto all’uguaglianza di trattamento nella valutazione della qualità del lavoro; - il diritto alle prestazioni della sicurezza sociale, in particolare in caso di pensionamento, disoccupazione, malattia, invalidità e vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie retribuite; - il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione produttiva. 2. Per prevenire la discriminazione contro le donne per causa di gravidanza o di congedo di maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate finalizzate a: - proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo per maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale; - introdurre l’istituto del congedo di maternità retribuito o che dia diritto a prestazioni sociali equivalenti, con la garanzia di mantenimento del posto di lavoro, dei diritti di anzianità e delle prestazioni sociali; - incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di sostegno necessari per rendere possibile ai genitori la conciliazione tra obblighi familiari, responsabilità professionali e partecipazione alla vita pubblica, in particolare promuovendo l’istituzione e lo sviluppo di una rete di asili nido; - assicurare una protezione speciale durante la gravidanza delle donne impegnate in attività lavorative di cui si sia dimostrata la nocività per la loro salute. 3. Le leggi di tutela relative alle questioni prese in esame dal presente articolo dovranno essere periodicamente riviste alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e sottoposte a conseguente revisione, abrogazione o ampliamento a seconda delle necessità. Articolo 12 1. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo dell’assistenza sanitaria al fine di assicurare loro l’accesso ai servizi sanitari, compresi quelli relativi alla pianificazione familiare su una base di uguaglianza fra uomini e donne. 2. In deroga a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte garantiranno alle donne servizi appropriati e, se necessario, gratuiti relativi a gravidanza, parto e post-parto, nonché una alimentazione adeguata durante la gravidanza e l’allattamento. Articolo 13 Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare gli stessi diritti, su una base di uguaglianza tra uomini e donne, e in particolare: - il diritto agli assegni familiari; - il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario; - il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale. Articolo 14 1. Gli Stati parte devono tener conto dei problemi particolari che si trovano di fronte le donne delle zone rurali e del ruolo importante che esse hanno per la sopravvivenza economica della loro famiglia, tra le altre cose attraverso il lavoro nei settori non monetizzati dell’economia; gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali; 2. Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai vantaggi che ne derivano, su una base di uguaglianza tra uomini e donne ed in particolare garantendo loro il diritto: - di partecipare all’elaborazione ed attuazione della programmazione in materia di sviluppo a tutti i livelli; - di avere accesso a servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, la consulenza ed i servizi in materia di pianificazione familiare; - di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale, di ricevere ogni tipo di formazione ed istruzione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale, nonché di poter beneficiare, fra le altre cose, di tutti i servizi territoriali e di divulgazione delle informazioni sulle tecniche produttive, per migliorare le proprie competenze tecniche; - di organizzare gruppi autogestiti e cooperative finalizzati ad ottenere parità di accesso alle opportunità economiche, tramite il lavoro dipendente o il lavoro autonomo; - di partecipare a tutte le attività della propria comunità locale; - di avere accesso ai mutui e al credito agricolo, ai servizi di commercializzazione, a tecnologie appropriate e alla parità di trattamento in materia di riforma agraria e fondiaria, nonché ai programmi di nuovi insediamenti rurali; - di beneficiare di condizioni di vita adeguate, in particolare per quanto concerne l’alloggio, i servizi sanitari, la fornitura dell’acqua e dell’elettricità, i trasporti e le comunicazioni. PARTE QUARTA Articolo 15 1. Gli Stati parte devono riconoscere l’uguaglianza tra uomini e donne di fronte alla legge. 2. Gli Stati parte devono riconoscere alle donne, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini e le stesse opportunità di esercitarla. In particolare vanno riconosciuti alle donne uguali diritti di concludere contratti e amministrare proprietà ed un uguale trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario. 3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica delle donne, deve essere considerato nullo. 4. Gli Stati parte devono accordare uguali diritti a uomini e donne in materia di legislazione sulla circolazione delle persone e di libertà di scelta della residenza e del domicilio. Articolo 16 1. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare devono garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donna: - lo stesso diritto di contrarre matrimonio; - lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso; - gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell’ambito del matrimonio e all’atto del suo scioglimento; gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l’interesse dei figli avrà preminenza sopra ogni altra considerazione; - gli stessi diritti e responsabilità in materia di custodia dei beni dei minorenni, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l’interesse dei minori avrà preminenza sopra ogni altra considerazione; - gli stessi diritti personali in quanto marito e moglie, compresi quelli relativi alla scelta del cognome, di una professione o di una occupazione; - gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, usufrutto e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso. 2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra minori non avranno effetto giuridico e saranno prese tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, per stabilire un’età minima per il matrimonio e rendere obbligatoria l’iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale. PARTE QUINTA Articolo 17 Al fine di esaminare i progressi realizzati nell’applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne ( in seguito indicato come “ il Comitato”) composto, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, di 18, e, dopo la ratifica o l’adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale e competenza nella materia trattata dalla presente Convenzione. Gli esperti partecipano alle attività del Comitato a titolo personale e vengono eletti dagli Stati parte tra i propri cittadini, tenuto conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle diverse forme di civiltà nonché dei principali ordinamenti giuridici. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ogni Stato parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite rivolge per lettera agli Stati parte l’invito a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila la lista per ordine alfabetico di tutti i candidati con l’indicazione degli Stati dai quali sono stati designati e comunica la lista agli Stati parte. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario Generale presso la sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti. I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione, avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri verrà estratto a sorte dal Presidente del Comitato. L’elezione dei cinque membri aggiuntivi del Comitato verrà effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiuntivi eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato. Per ricoprire i posti che risultino temporaneamente vacanti, lo Stato parte il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato. I membri del Comitato riceveranno, dietro approvazione dell’Assemblea generale, emolumenti prelevati dalle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, alle condizioni fissate dall’Assemblea e tenuto conto dell’importanza delle responsabilità assunte dal Comitato. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessarie per l’espletamento efficace delle funzioni ad esso affidate in virtù della presente Convenzione. Articolo 18 Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, da essi adottate per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione, nonché sui progressi realizzati in materia: durante l’anno seguente all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato; in seguito almeno ogni quattro anni ed, inoltre, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Articolo 19 Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. Articolo 20 Il Comitato si riunisce di norma per un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti presentati ai sensi dell’art.18 della presente Convenzione. Le sessioni del Comitato hanno luogo di norma presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso. Articolo 21 Il Comitato rende conto annualmente delle proprie attività all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, attraverso il Consiglio economico e sociale; il Comitato ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull’esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parte. Tali suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte. Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione sulla condizione delle donne. Articolo 22 Le agenzie specializzate hanno diritto di essere rappresentate quando viene esaminata dal Comitato l’applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell’ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate a presentare rapporti sull’applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell’ambito delle loro attività. PARTE SESTA Articolo 23 Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli alla realizzazione dell’uguaglianza tra uomini e donne eventualmente contenute: nella legislazione di uno Stato parte, oppure in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore nello Stato in questione. Articolo 24 Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria sul piano nazionale mirata a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Articolo 25 La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati. L’adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 26 Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle eventuali misure da prendere in merito ad una richiesta di questo tipo. Articolo 27 La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione. Articolo 28 Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate dagli stati all’atto della ratifica o dell’adesione. Non sarà autorizzata alcuna riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione. Articolo 29 Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte. Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione alla presente Convenzione che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve. Ogni Stato parte, che avrà formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, potrà in qualsiasi momento ritirare tale riserva mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 30 La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.